Il Tar Lazio con la sentenza n. 6925 del 31 maggio 2019
accogliei ricorso di Asmel (Associazione per la
sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali) e annulla
definitivamente il decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2018, nella
parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della
commissione giudicatrice.
Ricordiamo che la sentenza fa seguito all’Ordinanza 2
agosto 2018, n. 4710 che aveva già sospeso i compensi
minimi fissati dal D.M. 12 febbraio 2018 a
seguito del ricorso proposto da Asmel
contro il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e nei confronti dell’ANAC
(leggi articolo).
Oggi il Tar del Lazio, dopo aver già sospeso nel mese di agosto
i compensi minimi, annulla definitivamente il D.M. 12
febbraio 2018 sui compensi minimi per i commissari di
gara.
Nella sentenza il Tar del Lazio ha ravvisato che il decreto
impugnato, travalicando i limiti normativamente imposti
dall’articolo 70 del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n.
50/2016, ha fissato anche il compenso minimo per fasce di valore
degli appalti a partire da € 3.000,00, ma ciò in mancanza di
copertura legislativa.
I Giudici aggiungono che “ferma restando l’illegittimità del
decreto per le ragioni evidenziate, deve ulteriormente osservarsi
che, se la ratio della censurata opzione, consistita di fatto in
uno sconfinamento dal perimetro dei poteri normativamente
attribuiti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fosse
da ravvisare nella volontà di dare decoro e dignità alla
prestazione del commissario di gara, risulterebbe altresì
irragionevole la soglia minima del compenso, così come livellata
uniformemente in € 3.000,00 pur a fronte di procedure di
complessità e di valore significativamente diversi”.
Aggiungono, anche, i giudici che “Inoltre molte gare bandite
dai Comuni sono rese possibili dall’utilizzo di finanziamenti
europei FESR, per i quali è espressamente previsto che le spese
generali siano contenute nel limite massimo del 10/12%; limite che,
di fatto, viene rispettato anche in gare non finanziate. Tuttavia
detto limite non potrebbe essere rispettato stanti i minimi
tariffari fissati dall’impugnato decreto. Infatti, con un costo per
il funzionamento della commissione non inferiore a €. 10.980.00,
sarebbe impossibile bandire tutte le gare di importo inferiore o
uguale a €. 91.500,00, perché già il solo costo della commissione
risulterebbe superiore/uguale al 12% fissato per le spese
generali”.
Si pone, adesso, il problema della correzione del
Decreto 12 febbraio 2018 che, a causa della
sentenza del Tar Lazio, non pone limiti ai compensi minimi per
tutte le tipologie di gara.
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