L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha, recentemente,
modificato con la delibera n. 417 del 15 maggio
2019 le linee guida n. 1 recanti
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” che entreranno
ufficialmente in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
L’Autorità ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni
volte a coordinare la disciplina della determinazione del
corrispettivo da porre a base di gara con l’introduzione
del principio dell’equo compenso ad opera dell’articolo
19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172.
Per esigenze di organicità della materia, l’ANAC ha ritenuto di
integrare le indicazioni inerenti il rispetto del principio
dell’equo compenso nelle Linee guida n. 1 – Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria – di cui alla Delibera n. 138 del 21.2.2018,
procedendo, quindi, ad un nuovo aggiornamento delle stesse.
In pratica è stata modificata la rubrica del paragrafo III.2 che
è diventata “Determinazione del Corrispettivo ed Equo
Compenso” inserendo nello stesso il subparagrafo
III.2.3 con il seguente testo “Al fine di garantire il
principio dell’equo compenso, fermo restando quanto indicato alla
Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere
richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara,
che non sono state considerate ai fini della determinazione
dell’importo a base di gara”.
Con l’occasione, l’ANAC ha proceduto ad aggiornare le Linee
guida n. 1 anche per alcuni aspetti emersi successivamente alla
redazione delle stesse, a seguito di segnalazione da parte di
operatori del settore e nell’ambito della consultazione in merito
al Bando tipo n. 3 - Disciplinare di gara per l’affidamento con
procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo
pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
Relativamente, poi, al paragrafo IV rubrucato
“Affidamenti”, l’Autorità ha inserito alla fine del
paragrafo IV.2.2.3.1 relativo ai “Raggruppamenti e Consorzi
stabili” il seguente periodo “La mandataria,
indipendentemente dal fatturato complessivo/speciale posseduto, dai
servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i
partecipanti al raggruppamento, dimostra il possesso dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna mandante”.
Una ulteriore modifica è stata, poi, quella dell’introduzione al
paragrafo VI rubricato “Indicazioni sull’applicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior
rapporto qualità/prezzo” del subparagrafo VI.1.10 in cui è
precisato che “Nell’ambito dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi
rispetto al corrispettivo a base di gara, per l’attribuzione dei
punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso
alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica
dell’interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio
elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte
contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull’equo
compenso di cui dell’articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012,
n. 247”
In allegato il testo delle nuove linee guida n. 1 (così come
modificate dalla citata delibera n. 417 del 15 maggio 2019) e della
Relazione illustrativa.
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