Il Governo, nel testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tra le
tante modifiche, ha inserito, anche se
parzialmente, quella richiesta dall’ANAC con
atto di segnalazione n. 1 del 9 gennaio
2019 relativo alla disciplina dell’Albo
nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di
cui all’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’ANAC, con il citato Atto, aveva segnalato al Governo ed al
Parlamento l’opportunità di apportare urgenti modifiche alla
disciplina in tema di nomina delle commissioni giudicatrici di cui
all’art. 77 del Codice dei contratti pubblici precisando che tale
modifica era necessaria alla luce della mancata o insufficiente
iscrizione, da parte dei professionisti interessati, nelle
sottosezioni dell’Albo dei commissari, circostanza che renderebbe,
di fatto, non attuabile la modalità di nomina dei componenti del
seggio di gara prevista dalle norme sopra richiamate (leggi articolo).
L’Atto di segnalazione conteneva, alla fine, la richiesta al
Governo ed al Parlamento della modifica dell’articolo dell’art. 77
del d.lgs. 50/2016, mediante inserimento del comma
3-bis, dal seguente tenore «3-bis. In caso di
indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti
iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della
compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è
nominata, anche solo parzialmente, dall’organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante».
A tale modifica richiesta dall’ANAC ha, recentemente, risposto
il Governo inserendo nell'articolo 77 del Codice dei contratti
pubblici, con il decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 (c.d. sblocca cantier), il comma 3-bis
richiesto con piccole ma importanti modifiche rilevabili
nel testo quì di seguito riportato: «3-bis. In caso di
indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti
iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della
compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è
nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche
caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse
competenze».
Il testo del più volte citato comma 3-bis inserito dal Governo
contiene le modifiche evidenziate con un testo in bold. Nel testo
proposto dall’ANAC veniva indicato come soggetto che avrebbe dovuto
effettuare la nomina “l’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto” responsabilizzando lo stesso al rispetto di
“regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante”; tale parte
del comma 3-bis, suggerita dall'ANAC con il più volte
citato Atto di segnalazione, è stata modificata nel testo del
decreto-legge n. 32/2019 con la frase molto più generica e
facilmente eludibile: “tenuto conto delle specifiche
caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse
competenze”. Di fatto, viene depennato dal testo
qualsiasi riferimento a regole di trasparenza.
Anche se, in verità, per le opere al di sotto della soglia
comunitaria la nomina dei commissari non sarà più necessaria visto
che il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà, in pratica,
soltanto quello del prezzo più basso con esclusione automatica
delle offerte anomale, sarebbe interessante capire il
perché sia stato modificato il testo proposto dall’ANAC depennando
quelle regole di trasparenza che dovrebbero essere, sempre,
necessarie.
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