Nel dettaglio, con l’articolo 1, comma 1, lettera v) del decreto-legge n. 32/2019 sono apportate modifiche ai commi 2, 4, 13 e viene abrogato anche il comma 6 dell’articolo 105 (rubricato “Subappalto”) del Codoce dei contratti pubblici.
Le modifiche introdotte hanno cercato di dare risposte alla lettera di costituzione in mora della Commissione europea 24/01/2019 - Infrazione n.2018/2273 avente ad oggetto “Mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici” (leggi articolo) che al paragafo 1.3 tratta la “Violazione dinorme riguardanti il subappalto e l’affidamento sulle capacità di altri soggetti” riferendosi, puntualmnete:
- con la lettera A) al “Dìvieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico”;
- con la lettera B) all’“Obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti”;
- con la lettera C) al “Divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso adun altro subappaltatore”;
- con la lettera D) al “Divieto per il soggetto sulle cui capacità l’operatore intende fare affidamento di affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto”;
- con la lettera E) al “Divieto i) per diversi offerenti in una determinata gara di fare affidamento sulle capacità dello stesso soggetto, ii) per il soggetto sulle cui capacitàun offerente intende fare affidamento di presentare un’offerta nella stessa gara e iii) per l’offerente in una determinata gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa gara”;
- con la lettera F) al “Divieto per gli offerenti di avvalersi delle capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse””.
Riteniamo, invece, che la modifica del comma 4 e l’abrogazione del comma 6 hanno risolto quanto evidenziato dalla Commissione europea al punto B della nota di costituzione in mora in quanto è stato eliminato, del tutto, l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, atteso che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell’appaltatore.
Per ultimo, con le modifiche introdotte al comma 13 dell’articolo 105 vengono introdotte nuove norme per favorire il pagamento diretto dei subappaltatori.
Evidenziamo, per ultimo, che con il decreto-legge n. 32/2019 non sono state introdotte puntuali variazioni sull’articolato dell’articolo 105 idonee a sanare del tutto quanto evidenziato nella procedura d’infrazione alle lettere C), D), E) ed F).
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