È da precisare che l’ANAC con gli atti di segnalazione esercita i potere conferitole dall’articolo 213, comma 3, lettera d) in cui è precisato che l’ANAC, nell’ambito dei poteri alla stessa attribuiti, formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore.
Sarebbe stata, quindi, l’occasione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 quella più idonea per recepire i sopraindicati atti di segnalazione dell’ANAC ma il Governo ha ritenuto opportuno non tenerne conto.
Rocordiamo che:
- con l’atto di segnalazione n. 2 l’Autorità auspicava una riscrittura dell’art. 90 del Codice in modo da superare le attuali ambiguità, in particolare coordinando le previsioni in esso contenute con la disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed espungendo dall’attuale comma 10 dell’art. 90 il riferimento all’obbligo di pubblicazione degli elenchi sul casellario informatico dell’ANAC, atteso che la norma non prevede un ruolo di certificazione da parte dell’Autorità;
- con l’atto di segnalazione n. 4 , l’Autorità indicava alcune proposte di modifica normativa, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione delle modifiche al contratto in corso di efficacia e al relativo regime sanzionatorio in caso di inadempimento, come disciplinati dal comma 8 e 14 dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- con l’atto di segnalazione n. 5, l’Autorità rilevava alcune evidenti contraddizioni tra gli articoli 26 e 31 del Codice dei contratti che rendono gli stessi difficilmente attuabili e che non possono essere completamente superate dalle indicazioni fornite dalle linee guida n. 3 che, ricordiamo, resteranno in vigore sino a 180 giorni dall’entrata in vigore dello Sblocca Cantieri.
Nessun commento:
Posta un commento