Inizia oggi in Commissioni riunite 8a e
13a del Senato il percoso della conversione in
legge dello Stato del Decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” cosiddetto “Sblocca
cantieri” che contiene, agli articoli 1 e 2, numerose modifiche al
Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50.
E sono già trascorsi 11 dei 60 giorni
disponibili: ricordiamo, infatti, che il decreto-legge m.
32/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del
18/04/2019 e che l’ultimo giorno utile affinché la legge di
conversione sia pubblicata sulla Gazzetta ufficiale è il 17
giugno 2019, circa 3 settimane dopo le elesioni europee
del 26 maggio.
Considerando che nelle prossime settimana il Senato non
riuscirà, quais certamente, a licenziare il provvedimento e che è
presumibile che il Parlamento nelle 3 settimane successive dovrebbe
fermarsi per le elezioni europee, sembra che tutto si giocherà
nelle 3 settimane successive alle elezioni europe e, quindi,
soltanto dal 27 maggio al 16 giugno che viene di domenica; in tre
settimane il provvedimento dovrà prima essere approvato dal Senato
e, successivamente, dovrà essere approvato dalla Camera dei
deputati senza nessuna modifica al fine di evitare che debba essere
approvato nuovamente dal Senato.
Certo tutto è possibile ma il Governo, tra le pause di Pasqua,
del 25 aprile, dell’1 maggio e delle elezioni europee, non ha
scelto il periodo migliore per far si che un provvedimento di tale
portata che introduce 81 modifiche in 33 articoli del
Codice dei contratti, come è possibile notare
dall’allegata tabella, abbia i tempi
tecnici necessari per le opprtune riflessioni che portino alle
necessarie ed opportune modifiche senza trovarsi sul collo il fiato
della scadenza del provvedimento.
Il problema, a nostro avviso. più imprtante è quello del periodo
transitorio legato alla ipotizzata sostituzione della soft
law con un vero Regolamento unico che per assere
realizzato ha necessità di modificare un numero di articoli molto
più eseteso rispetto a quelli già modificati dal decreto-legge n.
32/2019 perché, come abbiamo fatto già osservare (leggi articolo),
nelle condizioni attuali conviverebbe un “non Regolamento non
unico” con una miriade di provvedimenti già adottati e da adottare
unitamente, anche, a tutti quei provvedimenti che l’ANAC ha emanato
in riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 213, comma 2
del Codice dei contratti pubblici.
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