Inoltre, sempre nello stesso comunicato del 12 dicembre 2018 è specificato che l’Elenco delle sottosezioni, con la finalità di garantire maggiore elasticità in fase di aggiornamento, sarà reso autonomo dal testo delle Linee Guida n. 5 ed integrato con le seguenti sottosezioni:
- Specialista in difesa e sicurezza nazionale (punti A, B, C)
- Specialista in difesa e sicurezza economico finanziaria (punti A, B, C)
- Ingegnere aeronautico (punto A)
- Informatico (punto A)
- Fisico specialista in fisica medica (punto B)
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (punto B)
- Tecnico audiometrista (punto B)
- Tecnico audioprotesista (punto B)
- Tecnico ortopedico (punto B)
- Dietista (punto B)
- Tecnico di radiologia medica (punto B)
- Assistente sanitario (punto B)
- Tecnico di neurofisiopatologia (punto B)
- Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (punto B)
- Logopedista (punto B)
- Igienista dentale (punto B)
- Podologo (punto B)
- Ortottista e assistente di oftalmologia (punto B)
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (punto B)
- Terapista occupazionale (punto B)
- Educatore professionale (punto B)
- Tecnico nella prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (punto B)
- Esperti in appalti pubblici (riservato a dipendenti pubblici punto C).
Ricordiamo, anche, che Il TAR Lazio, con l’Ordinanza 2 agosto 2018, n. 4710, ha sospeso i compensi minimi fissati dal D.M. 12 febbraio 2018 (leggi articolo) ed ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 maggio 2019.
Con la citata ordinanza che fa seguito al ricorso (leggi articolo) proposto da Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei confronti dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) tutti e tre non costituiti in giudizio, viene, chiesto l’annullamento previa sospensione dell'efficacia:
- del D.M. del 12/02/2018 avente ad oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” con particolare riferimento alla fissazione di un compenso minimo come previsto nell'allegato A del decreto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato e in particolare di tutti gli atti relativi all'istruttoria - di cui non sono noti gli estremi - relativi al provvedimento impugnato.
Di certo è saltato, per lo meno, sino alla sentenza definitiva il compenso minimo stabilito sia per appalti di lavori sia per appalti di servizi che per appalti di servizi di architettura e di ingegneria in 3.000 euro, 6.000,00 euro e 12.000,00 euro in funzione degli importi a base d’asta ed, in effetti nel secondo periodo del comma 10 dell’articolo 77 del Codice dei contratti, si legge che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari” e non si parla, dunque, di alcun compenso minimo che, sarebbe, certamente, molto oneroso nel caso di appalti sia di lavori che si servizi con importi vicini alla soglia minima per la definizione di un appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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