Ricordiamo che il decreto sul BIM entrerà compiutamente in vigore per le opere di qualsiasi importo soltanto dall’1 gennaio 2025 secondo la seguente tempistica:
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (soglie comunitarie) , a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Se, poi, si dà una lettura puntuale all’articolo 3 (rubricato “adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti”) del decreto stesso dove è precisato che “L'utilizzo dei metodi e strumenti di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato all'adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di: a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi; b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati; c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti”, è facile comprendere come difficilmente il decreto, in queste condizioni, potrà entrare a regime specialmente per quelle piccole amministrazioni che hanno carenza di uomini e mezzi.
Tra l’altro vale la pena segnalare come:
- il termine non oneroso, riportato all’alinea del comma 1 dell’articolo 3 non è consono alla pubblica amministrazione che non può richiedere prestazioni a titolo gratuito e, quindi, non può chiedere formazione gratuita;
- non esiste un sistema sanzionatorio nel caso che non venga applicato il decreto e, quindi, anche dopo le scadenze previste all’articolo 6, le stazioni appaltanti potranno fare quel che vogliono.
Ma la verità sta nel fatto che, probabilmente, si è navigato a vista senza la presenza di quella cabina di regia che era prevista all’articolo 212 del Codice dei contratti e che, come è possibile leggere al comma 1, lettera b) del codice, avrebbe dovuto: “curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca”.
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