venerdì 2 febbraio 2018

Funzioni e compiti del direttore dei lavori nella fase preliminare ed alla consegna dei lavori



Come sappiamo già da alcuni giorni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto il decreto previsto all’articolo 111, commi 1e 2 del Codice dei contratti e dopo il parere della Conferenza unificata è in attesa del è dei pareri delle competenti commissioni parlamentari e di un nuovo parere del Consiglio di Stato.
Il decreto in argomento è costituito da 3 titoli relativi il primo alle disposizioni generali, il secondo al direttore dei lavori ed il terzo al direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture. Relativamente al Titolo II che tratta il direttore dei lavori, lo stesso è suddiviso in vari Capi e precisamente nei seguenti:

Capo I - Profili generali
Capo II - Funzioni e compiti nella fase preliminare
Capo III - Funzioni e compiti in fase di esecuzione
Capo IV - Controllo amministrativo contabile
Porremo, oggi, la nostra attenzione sul Capo II ed in particolare sull’articolo 6 rubricato “Attestazione dello stato dei luoghi” e sull’articolo 7 rubricato “la consegna dei lavori”.
Sull’attestazione dello stato dei luoghi nulla di nuovo sotto il sole in quanto il citato articolo 6 riprende quasi puntualmente quanto previsto al comma 1 dell’articolo 106 del previgente Regolamento n. 207/2010 oggi abrogato.
In base al comma 1, l'attestazione deve essere fornita dal DL al RUP:
  • prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente;
  • ed eventualmente, su richiesta del RUP, anche prima della sottoscrizione del contratto.
Tale ulteriore attestazione, come evidenziato dalla relazione illustrativa, può essere necessaria "poiché potrebbe intercorrere un non breve lasso di tempo tra il momento della scelta del contraente e quello della sottoscrizione del contratto, in tale ultima fase è necessario che l'attestazione dello stato dei luoghi venga verificata nella sua attualità".
Tale attestazione deve avvenire in merito:
  • all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  • all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.
Il comma 2 disciplina i casi in cui l'attestazione è rilasciata dal RUP, vale a dire quando il procedimento di affidamento dell'incarico di DL, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.
Sulla consegna dei lavori, rileggendo l’articolo 216 del Codice dei contratti è possibile affermare che le norme relative alla consegna dei lavori, contenute negli articoli dal 153 al 157 del previgente Regolamento n. 207/2010 (abrogato, dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti dall’articolo 217, comma 1, lettera u) con cui è stata abrogata tutta la Parte II, Titolo VIII dall’art. 147 all’art. 177), sono state, parzialmente, riproposte nell’articolo 7 (rubricato “La consegna dei lavori”) del decreto ministeriale sul direttore dei lavori predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti così come previsto all’articolo 111, comma 1 del codice dei contratti.
In atto, quindi, è semplice affermare che sulla consegna c’è un vuoto regolamentare provocato dalla dimenticanza di un periodo transitorio che avrebbe dovuto consentire l’utilizzazione degli articoli dal 153 al 157 del previgente citato Regolamento n. 207/2010 e l’unico riferimento è quello del comma 8 dell’articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del nuovo Codice dei contratti che, in verità non contiene alcuna norma regolamentare.
L’articolo 7 del decreto ministeriale che è, sempre, in attesa dei pareri delle competenti commissioni parlamentari e di un nuovo parere del Consiglio di Stato è composta da 14 commi che analizziamo, qui di seguito, nel dettaglio.
Nel dettaglio, l'articolo in esame:
  • al comma 1 conferma il termine di 45 giorni per la consegna dei lavori previsto dall'art. 153, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
  • al comma 2 conferma la disciplina delle operazioni di consegna dei lavori dettate dai commi 3 e 6 dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, con l'unica differenza consistente in una integrazione volta a precisare che la comunicazione con cui il DL convoca l'esecutore per la consegna deve avvenire "con un congruo preavviso";
  • al comma 3 disciplina il caso in cui l'esecutore non si presenti nel giorno fissato dal DL, riprendendo quanto stabilito dall'art. 153, comma 7, del D.P.R. 207/2010, precisando che tale disciplina opera solamente qualora la mancata presenza dell'esecutore non sia dovuta ad un "giustificato motivo";
  • ai commi 4, 5 e 6 disciplina (riproducendo le disposizioni dei commi da 8 a 11 dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010) le ipotesi di consegna in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante e di sospensione della consegna da parte della stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, prevedendo al comma 7 che in tali casi il RUP ha l'obbligo di informare
  • l'ANAC;
  • al comma 8 conferma la responsabilità in capo al DL della corrispondenza tra verbale di consegna ed effettivo stato dei luoghi, nonché i contenuti del processo verbale di consegna, redatto in contraddittorio con l'esecutore (comma 8), riprendendo le norme degli articoli 153, comma 6, 154, comma 1, e 155, comma 1, del D.P.R. 207/2010;
  • al comma 9 disciplina il caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili , riprendendo le norme dettate dall'art. 154, comma 7, del D.P.R. 207/2010. Rispetto al testo del comma citato, viene operata un'integrazione volta a chiarire che il programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili deve essere presentato dall'esecutore a pena dell'impossibilità di iscrivere riserve per ritardi;
  • al comma 10 disciplina il caso in cui siano riscontrate differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo, riproducendo le norme dettate dall'art. 155, comma 2, del DP.R. 207/2010;
  • al comma 11 introduce una disposizione (che non sembra trovare corrispondenze nel testo del D.P.R. 207/2010) in base alla quale, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo contabile nei confronti della stazione appaltante del DL per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna;
  • al comma 12 riproduce il testo dell'intero art. 157 del D.P.R. 207/2010, che disciplina gli importi riconosciuti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori;
  • al comma 13 primo periodo disciplina l'ipotesi di consegna d'urgenza, introducendo una norma (che non sembra trovare corrispondenze nel testo del D.P.R. 207/2010) che stabilisce che il verbale di consegna deve indicare, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali;
  • al comma 13 secondo periodo disciplina i casi in cui il DL può provvedere alla consegna parziale e, in tali casi, l'individuazione della data di consegna agli effetti di legge (comma 13, secondo periodo), riproducendo le norme dell'art. 154, comma 6, del D.P.R. 207/2010;
  • al comma 14 disciplina l'ipotesi di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, riproducendo le disposizioni dettate dall'art. 156, comma 1, del D.P.R.
  • 207/2010.
In allegato lo il decreto sul direttore dei lavori. La domanda che è lecito porsi è la seguente: “Per una rivisitazione di alcuni articolo del Regolamento n. 207/2010 perché sono stati necessari oltre 18 mesi?

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