Dalla lettura sistematica dell’articolo
111 del nuovo codice dei contratti, è possibile accertare che il decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti previsto al comma 1 dello stesso ma
richiamato anche al comma 2 deve contenere:
- le linee guida che individuano le
modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore
dei lavori effettua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da
garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con
particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche
per i controlli di contabilità (primo periodo del comma 1);
- le modalità di svolgimento della verifica
di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i
casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica
di conformità;
- le linee guida che individuano
compiutamente le modalità di effettuazione dell’attività di controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione
appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in
conformità ai documenti contrattuali, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.
In atto il provvedimento predisposto dl
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è in attesa del parere delle
competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato ma è quasi certo che
tale parere sarà rinviato alla nuova legislatura.
Cogliamo l’occasione, però, per
segnalare come nel citato articolo 111 è stato aggiunto dal cosiddetto “decreto
correttivo” il comma 1-bis con cui è precisato che gli accertamenti di laboratorio e le
verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di direzione dei lavori,
ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori,
sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel
quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso e che con successivo decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno individuati i criteri per la
determinazione di tali costi. La domanda che è lecito porsi è la seguente: sino
a quando non sarà pronto il citato decreto con cui devon essere determinati i criteri per la determinazione di tali costi come si dovranno comportare i direttori dei lavori?
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