giovedì 1 febbraio 2018

Come dovranno comportarsi i direttori dei lavori per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie?


Dalla lettura sistematica dell’articolo 111 del nuovo codice dei contratti, è possibile accertare che il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti previsto al comma 1 dello stesso ma richiamato anche al comma 2 deve contenere:
- le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità (primo periodo del comma 1);
- le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità;
- le linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell’attività di controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.


In atto il provvedimento predisposto dl Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è in attesa del parere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato ma è quasi certo che tale parere sarà rinviato alla nuova legislatura.
Cogliamo l’occasione, però, per segnalare come nel citato articolo 111 è stato aggiunto dal cosiddetto “decreto correttivo” il comma 1-bis con cui è precisato che gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di direzione dei lavori, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso e che con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno individuati i criteri per la determinazione di tali costi. La domanda che è lecito porsi è la seguente: sino a quando non sarà pronto il citato decreto con cui devon essere determinati i criteri per la determinazione di tali costi come si dovranno comportare i direttori dei lavori?


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