Con il nuovo regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso previsto all’art. 211, comma 1 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche. Tra queste, sono di particolare rilevanza:
- l’introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione insorta e della relativa prova da fornire all’Autorità a pena di improcedibilità, stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio (articolo 7, comma 3, lett. a);
- l’inammissibilità delle istanze dirette a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale (art. 7, comma 1, lett. b);
- l’introduzione di una procedura semplificata e di una motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori qualora appaia di pacifica risoluzione tenuto conto, in particolare, di precedenti pronunce sull’argomento (art. 11, comma 1);
- la previsione di un parere rilasciato in forma semplificata, anche con mero rinvio a precedenti pareri già adottati, nel caso di pareri non vincolanti, in appalti sopra soglia, o in caso di pareri vincolanti, ove gli stessi siano di pacifica risoluzione (art. 11, comma 5).
Il nuovo regolamento andrà a sostituire dal 10 febbraio il precedente regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui al Provvedimento Anac 5 ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 19/10/2016, n. 245 con la pesante novità che tra i possibili soggetti richiedenti non sono più inseriti i portatori di interesse collettivi costituiti in associazioni o comitati; il nuovo testo, nel definire all’articolo 3, i soggetti legittimati ad avviare la procedura in esame, non cita più espressamente i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, limitandosi ad un semplice rinvio alla norma di riferimento del Codice ossia all’art. 211, comma 1. Il nuovo regolamento dovrà essere applicato:
- alle istanze inoltrate dopo la sua entrata in vigore;
- alle istanze inoltrate prima della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento.
- art. 1 - Definizioni
- art. 2 - Oggetto
- art. 3 - Soggetti richiedenti
- art. 4 - Modalità di presentazione dell’istanza singola
- art. 5 - Modalità di presentazione dell’istanza congiunta
- art. 6 - Ordine di trattazione delle istanze
- art. 7 - Inammissibilità e improcedibilità delle istanze
- art. 8 - Rapporti con altri procedimenti dell’Autorità
- art. 9 - Istruttoria
- art. 10 - Approvazione del parere
- art. 11 - Procedura semplificata
- art. 12 - Comunicazioni e pubblicità
- art. 13 - Ageguamento al parere
- art. 14 - Disciplina transitoria
- art. 15 - Entrata in vigore.
Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito mentre quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante.
In ogni caso l’istanza deve essere presentata secondo il modulo allegato al regolamento stesso e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile; l’istanza deve contenere una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, deve identificare i vizi dell’atto contestato e deve illustrare il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso.
Così come disposto all’articolo 11 del Regolamento di cui alla delibera anac 9 gennaio 2019, n. 10, un eventuale parere non vincolante può essere reso con procedura semplificata e motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori e appaia di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e dei precedenti sull’argomento.
Ricordiamo, per ultimo che in riferimento al Regolamento di cui alla delibera Anac 21 novembre 2018, n. 1102 l’Anac svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 (vedi precedente articolo).
In allegato il comunicato 31 gennaio 2019, la Delibera 9 gennaio 2019, n. 10; il modulo istanza di parere singola; il modulo istanza di parere congiunta; il modulo di adesione all’istanza di parere ed il modulo di adeguamento al parere.
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