Nel pre consiglio dei Consiglio dei Ministri di ieri è stato
esaminato il testo del decreto-legge cosiddetto delle “Semplificazioni”
che contiene all’articolo 17 rubricato “Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria”
le modifiche al Codice dei contratti che il Governo ritiene urgenti
mentre nel prossimo consiglio dei Ministri dovrebbe essere, anche,
approvato un disegno di legge delega che dovrà essere approvato dal
Paramento ed in cui saranno dettati, di fatto, i principi su cui si
baseranno uno o più decreti legislativi di modifica del Codice dei
contratti; tali proncipi possono essere riassunti in un nuovo codice
appalti entro un anno, seguito, entro due anni dal regolamento esecutivo
e attuativo ed, eventualmente, da ulteriori decreti legislativi
correttivi e/o integrazioni. Con la riscrittura del Codice sembra che il
Governo abbia intenzione di abbandonare il sistema della cosiddetta
soft law rispristinando il tradizionale duplice assetto di codice e di
regolamento attuativo.
Stupiscono le modifiche che sembra saranno introdotte all’articolo 113, comma 2 relativamente agli Incentivi per funzioni tecniche
perché si tratta di un ritorno al passato ed, infatti, con le modifiche
introtte dal’articolo 17 dal Decreto-legge Semplificazioni che dovrebbe
essere approvato nei prossimi giorni dal Consiglio dei Ministri, sono escluse dall’incentivo le “attività
di programmazione della spesa per investimenti, la predisposizione e
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” ed, appunto, con un ritorno al passato vengono inserite le “attività
di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione”.
Qui
di seguito il testo vigente del citato comma 2 ed il testo modificato
dall’articolo 17 del Decreto-legge semplificazioni con in grassetto le
modifiche introdotte.
"Art. 113, comma 2 - testo vigente
- 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in
misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori,
servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva
dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e
di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori
ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo
ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario
per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo
non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le
quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità
diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di
committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di
tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il
direttore dell’esecuzione."
"Art. 113, comma 2 – nuovo testo
- 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in
misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori,
servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,
di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di
collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei
tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o
convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle
funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che
costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono
destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a
servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore
dell’esecuzione."
Sarebbe interessante sapere cosa ne
pensano, su tale modifica all'articolo 113, comma 2 del Codice dei
contratti sia i Consigli nazionali delle professioni tecniche che
l'Oice.
In allegato, poi, il testo a fronte di tutti gli articoli
del Codice dei contratti per i quali sono state predisposte modifiche
all’interno del decreto-legge cosiddetto delle “Semplificazioni”; si
tratta degli articoli 23, 36, 80, 95, 105, 113, 133, 174, 216.
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