Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135 (decreto “semplificazioni”)recante “Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e
per la pubblica amministrazione” che è già in vigore.
L’articolo 5 del decreto-legge contiene alcune modifiche al
Codice dei contratti ed, in particolare all’articolo 80 rubricato
“Motivi di esclusione”, la lettera c) è
sostituita dalle seguenti:
"c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che
l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio
oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o
persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e
alla gravità della stessa;”
Le modifiche relative all’articolo 80 si riferiscono, quindi, ai
motivi di esclusione e sono state ritenute necessarie per allineare
la disposizione alle direttive comunitarie che non prevedono
l'esclusione del concorrente per carenza di requisiti del
subappaltatore. Le modifiche, poi, relative al grave illecito
professionale, sono tese ad allineare il testo dell'articolo 80,
comma 5, lett. c), del codice all’articolo 57, paragrafo 4 della
direttiva comunitaria 2014/24/UE che considera in maniera autonoma
le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a
titolo esemplificativo, nell'attuale lettera c) dell'articolo 80,
comma 5 del codice.
Rispetto alle originarie previsioni resta il topolino
delle limitate modifiche all’articolo 80 e vengono
trasferite ad eventuali modifiche al decreto-legge n. 135/2018
ulteriori modifiche al codice ritenute urgenti per far ripartire
gli appalti.
Una delle tante modifiche ritenute urgenti ed indiferibili è
quella annunciata dal sottosegretario del Mise Andrea
Cioffi, che dovrebbe arrivare con un emendamento che sarà
presentato in sede di conversione in legge del decreto
Semplificazioni e che si riferisce alla necessità di restituire ai
concessionari l'opportunità di eseguire in proprio gli appalti
senza incorrere nella limitazione delle attuali quote.
Probabilmente a questo emendamento se ne dovrebbero aggiungere
altri perché è chiari che si tratta dell’unica possibilità di
inserire alcune modifiche al codice dei contratti senza attendere
il disego di legge delega per il quale si presumono tempi
lunghi.
In allegato il testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135 ed il testo a fronte dell’articolo
80 così come modificato dal citato decreto-legge.
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