Avevamo intuito correttamente ed il decreto semplificazioni,
approvato dal Consiglio dei Ministri n. 32 del 12 dicembre 2018,
contiene alcune modifiche al Codice dei contratti
che riguardano “disposizioni in materia di contratti pubblici
volte ad assicurare la piena coerenza delle norme interne in tema
di partecipazione alle gare con il contesto europeo, garantendo la
piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti
professionali o carenze nell’esecuzione di precedenti
contratti” (leggi articolo).
Non è vero, quindi, che dal decreto-legge semplificazioni erano
state stralciate tutte le modifiche al Codice dei contratti perché,
pur non essendo, ancora in possesso del testo ufficiale del
decreto-legge che non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta di
ieri, intuiamo che le modifiche contenute nel testo del
decreto-legge dovrebbero essere quelle relative all’articolo 80
(rubricato: “Motivi di esclusione”) e quelle relative all’articolo
105 (rubricato “Subappalto”) del Codice dei contratti.
Le modifiche inerenti l’articolo 80 si riferiscono, quindi, ai
motivi di esclusione e sono state ritenute necessarie per allineare
la disposizione alle direttive comunitarie che non prevedono
l'esclusione del concorrente per carenza di requisiti del
subappaltatore. Le modifiche, poi, relative al grave illecito
professionale, sono tese ad allineare il testo dell'articolo 80,
comma 5, lett. c), del codice all’articolo 57, paragrafo 4 della
direttiva comunitaria 2014/24/UE che considera in maniera autonoma
le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a
titolo esemplificativo, nell'attuale lettera c) dell'articolo 80,
comma 5 del codice, eliminando, di conseguenza, la lettera f-bis.
Ulteriori modifiche, poi, intervengono sul comma 10 al fine di
distinguere le fattispecie in cui sia intervenuta sentenza penale
di condanna dalle altre ipotesi di cui al comma 5, per le quali si
chiarisce che i tre anni decorrono dalla data dell'accertamento del
fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in
giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta
ad impugnazione.
È, poi, precisato, che, nel tempo occorrente alla definizione
del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto
ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del
presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura
l'operatore economico che l'abbia commesso.
In pratica dovrebbero essere rimaste soltanto le modifiche
necessarie per allineare gli articoli 80 e 105 del Codice dei
contratti alle Direttive europee mentre non sono state stralciate
quelle originariamente previste per gli articoli 23, 36, 95, 113,
133, 174 e 216 che non si riferivano ad adeguamenti alla Direttiva
europea; secondo indiscrezioni, le modifiche interessanti i
precedenti articoli sono state stralciate per le perplessità del
Quirinale sull’effettiva urgenza di tali misure.
Il testo dell’articolo relativo alle modifiche
dell’articolo 80 dovrebbe essere il seguente:
“1. All’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6," sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: "anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6" sono soppresse, la lettera c) è sostituita dalle
seguenti:
"c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che
l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio
oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o
persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e
alla gravità della stessa;" e la lettera f-bis è
soppressa;
c) il comma 10 è sostituito dal
seguente: "10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo
che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è
pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5
il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data
dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso
di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della
sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere
conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la
sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla
procedura l'operatore economico che l'abbia commesso".
Il testo dell’articolo relativo alle modifiche
dell’articolo 105 dovrebbe essere il seguente:
“1. All’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b),
aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 80" e sopprimere la lettera
d);
b) al comma 6, primo periodo, le
parole: "È obbligatoria l'indicazione della" sono sostitute dalle
seguenti: "Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori
economici di indicare una", al secondo periodo, le parole: "la tema
dei subappaltatori" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale
tema di subappaltatori", al terzo periodo, le parole: "Nel bando o
nell'avviso di gara" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di
richiesta di indicazione della tema, nel bando o nell'avviso di
gara".
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