Incredibile ma vero. Ci riferiamo alla “Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici” che nella nuova ed ultima versione della legge di bilancio (A.C. 1334-B) è trattata nei commi dal 162 al 170 in cui non si fa alcun riferimento all’Agenzia del Demanio mentre al comma 106,
sempre dell’ultima vesione della legge di bilancio si afferma
testualmente “Per le finalità di cui ai commi da 162 a 170 è autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a
favore dell’Agenzia del demanio”.
Che significa tutto ciò?
Significa semplicemente che, anche se non affermato in maniera
esplicita, della nuova “Struttura per la progettazione di beni ed
edifici pubblici” se ne dovrebbe occuparel’Agenzia del Demanio e che
tutta la struttura dovrebbe fare capo alla stessa.
Riportiamo, qui di seguito i citati commi 106 e dal 162 al 170 dell’ultima versione del disegno di legge di Bilancio (A.C. 1334-B) così come approvata il 23 dicembre dal Senato:
“106. Per
le finalità di cui ai commi da 162 a 170 è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a favore dell’Agenzia
del demanio.
162. Al fine di
favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è individuata un’apposita
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito
denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l’allocazione,
le modalità di organizzazione e le funzioni.
163.
Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura,
su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali
interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell’articolo 24,
comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni
professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le
proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo
sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti
pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione
tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella
progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla
progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione,
ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in
relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e
carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi
progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e
connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.
164. Il
personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria
competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle
valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli
altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui
trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre
amministrazioni, nelle materie di propria competenza.
165. Al
fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162
a 170, è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, con
destinazione alla Struttura, a partire dall’anno 2019, di un massimo di
300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico
per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e
di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per
cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura
selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per
la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità,
imparzialità e valorizzazione della professionalità.
166.
A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unità
sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto
ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma
164 nell’ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata.
167. Per
garantire l’immediata operatività della Struttura negli ambiti di
intervento di cui al comma 163, in sede di prima applicazione dei commi
da 162 a 170 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può
procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo
dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il
consenso dell’interessato e sulla base di appositi protocolli d’intesa
con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse
specifico per le predette amministrazioni.
168. Con
decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme
di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
169. Tutti gli atti connessi con l’istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.
170.
Agli oneri connessi all’istituzione e al funzionamento della Struttura,
nonché all’assunzione del personale di cui ai commi 165 e 167, compresi
gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a
valere sulle risorse di cui al comma 106.”
In pratica mentre non è detto espressamente in nessun comma dell’articolo 1 qual’è il soggetto che dovrà dare attuazione all’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici prevista al comma 162 dell’articolo 1, nel citato comma 106 è affermato che “Per
le finalità di cui ai commi da 162 a 170 è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a favore dell’Agenzia
del demanio”. Anche se non espressamente affermato ciò,
dovrebbe significare che dell’attuazione della citata struttura se ne
ocuperà l’Agenzia del Demanio.
Tra l’altro alla pagina 52
del Dossier del servizio studi della Camera dei deputati e del Senato
relativo al quadro di sintesi della lagge di bilancio 2019 (A.C. 1334-B)
relativamente ai commi dal 162 al 170 viene affermato che “Ai fini
della promozione degli investimenti infrastrutturali, si istituisce una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali. La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge. Al fine di consentire lo svolgimento
dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l’assunzione a tempo
indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della P.A.”
In
pratica mentre negli articoli dal 162 al 170 non si fa alcun
riferimento al soggetto attuatore della “Struttura di progettazione” e
mentre nel dossier del centro studi si afferma che il DPCM dovrà, tra
l’altro definire, tra l’altro, l’allocazione della struttura stessa e,
quisni, il soggetto attuatore, nel comma 106 viene affidato il
finanziamento della struttura all’Agenzia del demanio che non credo
abbia tra i compiti istiutuzionali quello della progettazione di beni ed
edifici pubblici.
Uno dei tanti misteri di questa legge di Bilancio.
In allegato il testo dell’ultima versione della legge di Bilancio approvata il 23 dicembre dal Senato (A.C. 1334-B) ed il Dossier del servizio studi della Camera dei deputati e del Senato relativo al quadro di sintesi della lagge di bilancio 2019.
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