Con il maxiemendamento presentato
oggi dal Governo al Senato, viene confermata ai commi
dall’86 al 93 la “Struttura per la progettazione di beni ed edifici
pubblici”; nel dettaglio al comma 86 è precisato che “Al fine
di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
individuata una apposita Struttura per la progettazione di beni
ed edifici pubblici, di seguito Struttura. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, altresì, a
indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di
organizzazione e le funzioni”.
Arrivano, anche, le deroghe all’articolo 36 del codice
dei contratti ed, in particolare, nei contratti
sottosoglia viene aumentato il limite per gli affidamenti diretti
da 40.000 a 150.000 euro e così, sino al 31 dicembre 2019,
le stazioni appaltanti potranno procedere all’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta.
Relativamente, poi, agli affidamenti di importo pari o
superiore a 150.000 (nel vigente codice 40.000)
euro e inferiore a 350.000 (nel vigente codice
150.000) euro e sempre sino al 31 dicembre 2019 si procederà
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno tre (nel vigente codice dieci)
operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono
essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque
la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
Le deroghe all’articolo 36 arrivano con il comma
529-bis, il cui testo è il seguente: “Nelle more di
una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre
2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'art 36, comma 2, del
medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante
affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3
operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2,
lettera b) dell'art 36 del d.lgs n. 50 del 2016 per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000”.
Non vengono, invece, confermate le norme relative alle centrali
di committenza provinciali e metropolitane; salta, quindi, il
provvedimento relativo alle centrali di
committenza previsto al comma 67 del testo approvato dalla
Camera dei Deputati.
In allegato il testo del
maxiemendamento presentato
oggi.
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