La legge di bilancio 2019 ha iniziato il suo viaggio in Parlamento e con il Disegno di legge il Governo ha, anche, inviato la Relazione illustrativa.
Riportiamo, qui di seguito, il testo della relazione relativo all’articolo 17 rubricato “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche” che è il seguente:
“La disposizione è diretta a istituire e regolare il funzionamento della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.
Tra le azioni ad ampio raggio poste in essere dal Governo per il rilancio degli investimenti vi è la costituzione, a livello centrale, di un centro di competenze specifico per la progettazione tecnico-economica. L’istituzione della Centrale per la progettazione ha lo specifico fine di rilanciare gli investimenti pubblici.
Si tratta di uno dei principali interventi introdotti nella manovra
finanziaria, ai quali è stato dato ampio risalto nell’interlocuzione con
Bruxelles, mediante i quali si intende incrementare lo sviluppo e gli investimenti e incidere sul rapporto debito/Pil del Paese.
La Centrale è un centro di competenze dedicato con il compito di offrire servizi
di assistenza tecnica e di assicurare standard di qualità per la
preparazione e la valutazione dei progetti da parte delle
amministrazioni pubbliche centrali e periferiche.
Questo
nuovo impianto permetterà anche di creare nel tempo un insieme di
capacità professionali interne alla PA nell’intera gamma di competenze,
tipologie e dimensioni della progettazione tecnica ed economica degli
investimenti pubblici in tutte le varie fasi del processo e fino alla
messa in esercizio, assicurandone efficienza ed efficacia.
Con l’istituzione di un organismo appositamente dedicato alla progettazione
si intende lanciare un messaggio diretto a sollecitare gli investimenti
pubblici e, soprattutto, individuare, nel nostro ordinamento giuridico,
un organo tecnico dotato di specifiche competenze e di elevata capacità
professionale nel settore della progettazione delle opere pubbliche. Gli
enti pubblici interessati potranno, pertanto, rivolgersi alla Centrale
al fine di delegarle interamente o solo in parte le attività connesse
alla progettazione delle opere pubbliche (in tutte le fasi che
la contraddistinguono ai sensi dell’art. 23 del codice dei contratti
pubblici) ovvero di chiederle un ausilio relativo a determinati aspetti
specifici (direzione dei lavori, incarichi di supporto tecnico amministrativo).
Oltre a ciò, la Centrale, grazie alle specifiche competenze e conoscenze, potrà predisporre modelli di progettazione standard per opere simili o con elevato di grado di uniformità e ripetitività.
Ne discende che, oltre al perseguimento dell’efficienza e
dell’efficacia dell’azione pubblica, la Centrale tende a perseguire il
risultato di fornire un progetto utile per l’amministrazione pubblica in
tempi rapidissimi o molto contenuti.
Inoltre, le
prestazioni professionali della Centrale sono prive di oneri diretti di
prestazioni professionali a carico degli enti territoriali richiedenti, con la conseguenza che l’attività della Centrale risponde anche a un criterio di economicità per gli stessi enti.
La
Centrale è in grado di svolgere anche una valutazione sulla fattibilità
e sostenibilità economico-finanziaria dell’opera (quindi sulla sua
bancabilità) sostenendo le amministrazioni nelle scelte economiche e non
solo tecniche del progetto.
Il primo comma della proposta normativa è diretto a istituire la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.
Il secondo comma
dispone che la Centrale opera in autonomia amministrativa,
organizzativa e funzionale e sotto la responsabilità di un coordinatore
che ne dirige l’attività e può stipulare convenzioni per il
perseguimento delle finalità e dei compiti della Centrale. Si precisa
che il personale tecnico della Centrale svolge le attività di
progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle
valutazioni tecniche, anche attivando collaborazioni con altri organi
dello Stato.
Il terzo comma
descrive le funzioni della Centrale, consistenti, in particolare, nella
progettazione delle opere pubbliche e delle attività descritte nelle
lettere da a) a e) della norma. Al fine di individuare, nel dettaglio,
l’attività della Centrale si rinvia agli artt. 23 e 24 del Codice dei
contratti pubblici che descrivono rispettivamente i livelli di
progettazione e la distinzione tra progettazione interna ed esterna, con
la precisazione che, essendo la Centrale un ente pubblico al quale le
stazioni appaltanti possono rivolgersi per legge (art. 24, comma, 1,
lett. c), rientra nell’ambito dei progettisti interni.
Il comma descrive, poi, nel dettaglio il contenuto dell’attività della Centrale precisando che può
occuparsi, oltre che della progettazione, della gestione delle
procedure di appalto per conto della stazione appaltante interessata,
della predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con
elevato grado di uniformità e ripetitività, della valutazione economica
e finanziaria del singolo intervento e di assistenza tecnica alle
amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato. La Centrale può operare su richiesta degli enti interessati, previa stipulazione di convenzioni con gli stessi.
Il quarto e il quinto comma
individuano il personale necessario allo svolgimento dei compiti della
Centrale, nonché i relativi criteri di selezione, prevedendo
l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, nonché una
disciplina specifica per garantirne la immediata operatività.
Il sesto comma
stabilisce che, con d.P.R. da adottare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, sono stabilite misure per coordinare le
attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli
organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e trasporti e da
CONSIP nonché l’organizzazione della Centrale.
Il settimo comma
prevede che gli atti connessi con l’istituzione della centrale sono
esenti da imposte e tasse e l’ottavo comma descrive la copertura dei
relativi oneri”.
Mentre il Governo sbatte la porta in faccia ai liberi professionisti di opere pubbliche, sarebbe interessante conoscere la valutazione dei Consigli nazionali delle professioni tecniche, capire quali attività intendono attuare per evitare che il citato articolo 17 diventi legge dello Stato
e capire se è giunto, ormai il tempo di dire addio alla libere
professione nel campo delle opere pubbliche e passare a consegnare le
chiavi degli studi professionali al Governo che, con una simile
iniziativa, evidentemente non concordata con gli staekolders, non fa,
altro, che esacerbare gli animi di coloro che avevano deciso di dedicare
la loro attività linìbero-professionale alle opere pubbliche e che
soffrono, ormai da parecchi anni, una delle più gravo crisi degli ultimi
anni.
Il Governo, invece, di pensare ad una simile iniziativa,
dovrebbe avere altro a che pensare con un codice che a distanza di oltre
2 anni e mezzo dall’entrata in vigore ha mostrato e continua a mostrare
tutti i limiti dovuti ad una pessimma ideazione e ad una brutta
attuazione.
In allegato il testo del disegno di legge di Bilancio 2019 (A.C. 1334) e la Relazione illustrativa predisposti dal Governo e trasmessi al Parlamento.
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