Ma lo notizia letta ci crea un grande stupore nasce per il fatto che:
- non ci risulta che l’8a commissione del Senato abbia espresso il proprio parere in quanto nell’ultima seduta del 24 gennaio 2018 (vedi atti) ha esaminato lo schema di provvedimento senza esprimere alcun parere per il fatto stesso che, al termine della seduta, il presidente Stefano Esposito ha auspicato che "il provvedimento possa concludere il suo iter per la definitiva adozione. Come per l'atto del Governo n. 493, anche in questo caso ai fini dell'espressione del parere della Commissione, occorrerà comunque attendere il parere del Consiglio di Stato. Si riserva quindi in quella sede di verificare la possibilità di convocare nuovamente la Commissione per la conclusione dell'esame" ed alla fine, quindi, dell’esame stesso non è stato, quindi, espresso alcun parere;
- dalla data del 24 gennaio 2018 l’8a commissione non si è più riunita e, quindi, non ha espresso il proprio parere specificatamente previsto al già citato comma 2 dell’articolo 22 del Codice dei contratti in cui è precisato che il decreto in argomento potrà essere approvato “previo parere delle Commissioni parlamentari competenti”.
Probabilmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già adeguato il testo del provvedimento alle osservazioni sia del Consiglio di Stato che dell’VIII Commissione della Camera ma non è possibile affermare che il provvedimento stesso sia stato già firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri perché se ciò fosse vero e se il provvedimento dovesse essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale prima del parere dell’8a Commissione del Senato ciò sarebbe contrario alla legge.
Il testo del provvedimento che alleghiamo alla presente notizia unitamente all’allegato contenente la lista delle opere che devono essere sottoposte obbligatoriamente a dibattito pubblico è costituito dai seguenti articoli:
- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Commissione nazionale per il dibattito pubblico
- Art. 5 - Indizione del dibattito pubblico
- Art. 6 - Coordinatore del dibattito pubblico e relativi compiti
- Art. 7 - Funzioni e compiti dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore
- Art. 8 - Svolgimento del dibattito pubblico
- Art. 9 - Conclusione del dibattito pubblico
- Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali
- Autostrade e strade extraurbane con lunghezza oltre 15 km ed investimento superiore a 500 milioni di euro;
- Tronchi ferroviari con tracciato oltre 30 km ed investimento superiore a 500 milioni;
- Aeroporti con piste di lunghezza superiore a 1.500 metri ed investimento superiore a 200 milioni;
- Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate ed investimento superiore a 200 milioni;
- Interventi per la difesa del mare e delle coste con investimento superiore ai milioni;
- Interporti finalizzati al trasporto merci con investimento superiore ai 300 milioni;
- Elettrodotti aerei di tensione pari o superiore a 380 kV con tracciato oltre 40 km;
- Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi;
- Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m3/s.
- Infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o artistico ed investimento superiore a 300 milioni di euro;
- Impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche ed investimento superiore a 300 milioni.
Il dibattito pubblico può comunque essere indetto, per opere di importo al massimo inferiori di un terzo alle soglie, su richiesta della presidenza del consiglio, di un ministro direttamente interessato, di Regioni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluoghi interessati, di uno o più Comuni che rappresentino almeno 100mila abitanti, almeno 50mila cittadini dei territori interessati, almeno un terzo di cittadini di isole con meno di 100mila abitanti.
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, poi, può indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando ne rileva l’opportunità.
Non si effettua il dibattito pubblico:
- per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all’articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
- per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea.
- monitorare il corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonché la necessaria informazione durante la procedura;
- proporre raccomandazioni di carattere generale o metodologico per il corretto svolgimento del dibattito pubblico;
- garantire che sia data idonea e tempestiva pubblicità ed informazione, anche attraverso la pubblicazione su apposita sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alle determinazioni adottate per il funzionamento della Commissione, alle modalità della procedura del dibattito pubblico, ai pareri resi, alla documentazione tecnica riguardante l’intervento oggetto del dibattito pubblico nonché ai risultati delle consultazioni in corso o concluse.
In allegato il Dpcm aggiornato ai pareri e l’Allegato 1.
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