Che il Codice degli appalti sia una norma nata male è possibile anche
osservarlo dai ricorsi con cui i Tribunali amministrativi regionali
hanno chiesto l’intervento della Corte europea che è stata chiamata ad
esprimersi sulla conformità al diritto UE di alcune norme previste dalla
regolamentazione italiana degli appalti pubblici, quali:
- gli stringenti limiti al subappalto;
- la legittimità dei c.d. “rito super accelerato” in materia di cause di esclusione;
- l’ammissibilità di escludere il concorrente in talune fattispecie di “illecito professionale”;
- l’esclusione dell’operatore economico in caso di omessa indicazione, nell’offerta economica, degli oneri della sicurezza;
- la legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione da parte dell’operatore economica che non ha partecipato alla gara.
Ricordiamo che hanno chiesto l’intervento della Corte europea:
- sul limite del subappalto al 30% del valore complessivo del contratto contenuto nell’art. 105, comma 2 del Codice il Tar Milano, sez. I, con Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 148 relativamente alla compatibilità del tetto di subappaltabilità al 30%, con quanto previsto dall’articolo 71 della direttiva 2014/24/UE, che non prevede alcuna limitazione quantitativa al subappalto (leggi notizia);
- sul
rito super accelerato in materia di cause di esclusione contenuto
nell’art. 120, comma 2-bis del Codice del processo amministrativo, come
modificato dell’articolo 204, comma 1, lettera b) del Codice, il Tar Piemonte, sez I con Ordinanza 17 gennaio 2018 n. 88 relativamente
alla compatibilità con la disciplina europea in materia di diritto di
difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela
dell’art. 120, comma 2 bis del Codice del processo amministrativo
laddove impone all’operatore che partecipa ad una procedura di gara di
impugnare l’ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il
termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui
viene disposta l’ammissione/esclusione dei partecipanti e preclude
all’operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento
l’illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in
particolare dell’aggiudicatario o del ricorrente principale, laddove non
abbia precedentemente impugnato l’atto di ammissione nel termine
suindicato (leggi notizia);
- sull’esclusione
dell’operatore economico a causa di significative carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto contenuta nell’art. 80, comma
5 lett. c) del Codice, il Tar Napoli, sez. IV con Ordinanza 13 dicembre 2017, n. 5893 relativamente alla compatibilità l’art. 57 comma 4 lett. c) e g) della direttiva 2014/24/UE,
con la norma italiana laddove non consente un giudizio, da parte della
stazione appaltante, sull’affidabilità di un concorrente nelle more
della definizione del giudizio civile ove lo stesso si sia costituito
per contrastare un grave inadempimento nell’esecuzione di un precedente
appalto (leggi notizia);
- sull’esclusione
dell’operatore economico in caso di omessa indicazione, nell’offerta
economica, degli oneri della sicurezza contenuta negli articoli 95,
comma 10, e 83, comma 9 del Codice, il Tar Basilicata, sez I con Ordinanza 25 luglio 2017 n. 525 relativamente
alla compatibilità con i principi di libera circolazione, libera
prestazione di servizi e libertà di stabilimento della disciplina che
prevede l’esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio,
dell’offerente che abbia omesso di indicare separatamente i costi di
sicurezza aziendale nelle offerte economiche. Ciò, anche a prescindere
dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta
rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale;
- sulla legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione da parte dell’operatore economica che non ha partecipato alla gara, il Tar Liguria, sez. II con Ordinanza 29 marzo 2017, n. 263 relativamente alla possibilità che la direttiva n. 89/665 CEE
osti ad una normativa nazionale che riconosca la possibilità di
impugnare gli atti di una procedura di gara ai soli soggetti
partecipanti alla gara, laddove la stessa disciplina di gara, ab
origine, comporti un’elevata probabilità di non consentire
un’aggiudicazione.
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