Soltanto domani sapremo cosa succederà al Senato relativamente
alla conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32 perché sino ad oggi le commissioni riunite
8a e 13a del Senato non hanno esitato il
provvedimento.
In pratica per domani sono previste due sedute (la prima alle
12:00 e la seconda alle 15:00) delle due Commissioni riunite
prima dei lavori d’aula delle 16:30 che dovrebbe trattare il
provvedimento se dovesse essere esitato definitivamente nelle due
citate sedute; nel caso le Commissioni non riescano ad approvare il
provvedimento entro le due prime sedute, ne è prevista un’altra
alle 20:00 dopo i lavori d’aula ed il provvedimento dovrebbe essere
approvato dall’aula tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio.
Il tempo è veramente limitato e crediamo che difficilmente il
Senato riuscirà ad approvare il provvedimento entro la fine della
settimana; l’approvazione definitiva potrebbe slittare a martedì 4
giugno e resterebbe, a questo punto, una manciata di giorni (13)
per approvare il provvedimento alla Camera dei deputati che,
probabilmente, non avrebbe il tempo per introdurre ulteriori
modifiche al testo approvato dal Senato perché ove così fosse
occorrerebbe un altro passaggio al Senato stesso.
Crediamo, dunque, che il Governo, nei prossimi giorni, durante i
lavori d’aula del Senato dovrebbe orientarsi verso un emendamento
unico sostitutivo di tutti gli emendamenti approvati dalle
Commissioni riunite 8a e 13a e non possiamo
non sperare che questo emendamento unico, da approvare in aula
riesca a trovare idonee soluzioni per tutti quei problemi ancora
irrisolti.
Ci riferiamo, in primis, alla mancata introduzione di
modifiche al comma 27-octies dell’articolo
216 nato per definire un regolamento unico in
sostituzione della soft law che ha trovato, però,
critiche abbastanza pesanti nel parere consultivo della
2a commissione (Giustizia) del Senato e nel
documento predisposto dall’ANAC a seguito della mancata audizione
da parte delle Commissioni riunite 8a e
13a.
L’ANAC, nel documento predisposto sul decreto-legge n. 32/2019,
relativamente al Regolamento unico ha
precisato, nel relativo box di sintesi, che il d.l.
32/2019 prevede la sostituzione dei provvedimenti attuativi del
Codice (linee guida e dei decreti ministeriali) con un unico
Regolamento e che una simile previsione pone alcune criticità.
In primo luogo tale Regolamento non sostituirà
tutte le linee guida e i decreti
indicati nel Codice, posto che alcune diposizioni contemplanti tali
provvedimenti attuativi non sono state modificate, facendo
quindi salva l’adozione dei predetti atti. In secondo
luogo, la previsione dell’adozione del citato Regolamento entro 180
giorni, unita al regime transitorio introdotto dal nuovo comma
27-octies dell’art. 216
del Codice, a tenore del quale Linee guida già adottate “rimangono
in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore
del regolamento”, determina ulteriori criticità. Tale
previsione normativa, infatti, cristallizza i contenuti delle Linee
guida e non consente all’Autorità di apportare modifiche o
integrazioni alle stesse, rendendole di fatto inapplicabili perché
- in parte - non più coerenti con la fonte primaria di riferimento
(ad esempio linee guida n. 4/2016, non più attuali rispetto
all’art. 36 del Codice, modificato dal d.l. 32/2019, ma in vigore
ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies). Ne
deriva un quadro normativo confuso e poco chiaro, con evidenti
difficoltà applicative delle disposizioni del Codice e delle
correlate linee guida da parte degli operatori del settore,
vanificando di fatto le finalità di semplificazione e speditezza
dell’azione amministrativa in tale settore, perseguite con il d.l.
in esame, soprattutto per il rischio di contenzioso che ne può
derivare. Sotto altro profilo, la disciplina recata
dall’art. 216, comma 27-octies, non appare coerente con
gli impegni assunti dal Governo italiano al fine di superare i
rilievi mossi nell’ambito delle procedure di infrazione n.
2018/2273 e n. 2017/2090, tra i quali (rispettivamente) la
revisione delle Linee guida n. 4/2016 e delle Linee guida n. 3/2016
dell’Anac. L’impossibilità di aggiornare o modificare le
Linee guida, rende di difficile attuazione anche gli impegni
assunti dal Governo per la definizione delle procedure di
infrazione richiamate.
L’ANAC, poi, nel box di sintesi degli
appalti sotto soglia è precisato che le modifiche
apportate alla disciplina degli appalti sotto-soglia
rischiano di non centrare gli obiettivi di snellimento e
semplificazione che la novella si prefigge. In primo
luogo, la riduzione della soglia entro cui è possibile ricorrere
alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
amplia l’ambito di applicazione delle procedure aperte, con
le conseguenti complessità legate alla gestione di procedure molto
partecipate. I contrappesi introdotti non paiono essere
del tutto efficaci. Gli effetti acceleratori della
preferenza accordata al criterio del prezzo più basso potrebbero
rivelarsi di scarso rilievo in quanto impattanti su una percentuale
non significativa di affidamenti e potrebbero essere in
parte neutralizzati dalla reintroduzione dell’appalto integrato che
implica l’utilizzo del criterio o.e.p.v. L’inversione
procedimentale, oltre a non essere coerente con un sistema di
aggiudicazione al prezzo più basso con esclusione automatica delle
offerte anomale che calcola la soglia di anomalia sulla base delle
offerte ammesse, implica l’appesantimento procedurale del secondo
calcolo della soglia di anomalia, favorisce l’aumento del
contenzioso e lascia margini per manovre in grado di condizionare
gli esiti dell’affidamento, in sede di soccorso istruttorio, da
parte di operatori economici non utilmente collocati in graduatoria
e soggetti al controllo dei requisiti.
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