Con le modifiche introtte all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento e per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti procedono secondo le tre seguenti modalità:
- gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro sono effettuati mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie comunitarie mediante procedura aperta così come definita all’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici.
È indubbio, quindi, che la scelta delle stazioni appaltanti, al fine di semplificare le procedure sarà quella del criterio del prezzo più basso ma quello che ci preme, quì sottolineare che:
- nel nuovo comma 7 dell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici le linee guida ANAC n. 4 dell’1 marzo 2018 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, vengono sostituite da un nuovo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, introdotto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con cui sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui all’articolo 36, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- nel citato articolo 216, comma 2-octies è precisato che nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019 di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida adottato in attuazione delle previgenti disposizioni di cui all’articolo36, comma 7, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.
- la rubrica del paragrafo 5 delle citate linee guida n. 4 è la seguente “La procedura negoziata per l’affidamento di contrattidi lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euroe inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamentodi contratti di servizi e forniture di importo pari osuperiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie dirilevanza comunitaria di cui all’art. 35”;
- al paragrafo 5.2.6. lettera e) si afferma che l’invito deve contenere “il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto art. 95, comma 4” mentre, con l’entrata in vigore del d.l. n. 32/2019 la motivazione deve essere effettuata nel caso di utilizzazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- allo stesso paragrafo 5.2.6. lettera k) quanto specificato relativamente alle offerte anomale non è più in linea con quanto disposto ai nuovi commi 2, 2-bis e 2-ter dell’articolo 97 del Codice dei contratti;
- la rubrica del paragrafo 6 delle citate linee guida n. 4 è la seguente “La procedura negoziata per l’affidamento di contrattidi lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro”.
In allegato il testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 cocordinato, del testo a fronte degli articoli modficati dal decreto #sbloccacantieri, le linee guida ANAC, n. 4.
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