E' all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato di oggi la discussione del ddl di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la
pubblica amministrazione, il cui esame ha impegnato, dal 18 dicembre, le
Commissioni riunite 1a e 8a che stamattina alle ore 9:00, prima dei lavori d'aula, terranno l’ultima riunone.
Nell’attesa
che la legge di conversione e gli emendamenti approvati dalle due
commissioni arrivino in aula, segnaliamo l’approvazione dell’emendamento 5.27 (testo 2) presentato dai senatori Paola Nugnes (Architetto), Vincenzo Garruti (Impiegato), Emanuele Dessì (Amministratore o Manager), Nunzia Catalfo (Orientatore e selezionatore del personale), Susy Matrisciano (Addetta risorse umane), Giuseppe Auddino (Insegnante di matematica e fisica), Elena Botto (Addetto alle pubbliche relazioni, agente o rappresentante), Antonella Campagna, Simona Nunzia Nocerino (Addetta al marketing e ai prodotti assicurativi di puro rischio), Barbara Guidolin (Operatore socio sanitario), Sergio Romagnoli (Impiegato), tutti membri del gruppo Movimento 5 stelle.
Con il citato emendamento vengono inseriti nell’articolo 5 del citato decreto-legge i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
Qui di seguito il testo del comma 2-quinquies del citato emendamento approvato: “I
corrispettivi di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non possono
essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di
riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo per l'affidamento
delle attività di progettazione e le attività di cui all'articolo 31,
comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016”.
In pratica se il citato emendamento diventerà legge dello Stato, si tratterà di un ritorno al passato in quanto il Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 recante “Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” non potrà
essere più utilizzato dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di
riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo per l'affidamento
delle attività di progettazione.
Si potrebbe pensare che si tratti di un ritorno al passato ma non è così in quanto con il citato comma 2-quinquies, viene negato, anche, un ritorno al passato in quanto prima delle modifiche introdotte dal decreto correttivo di cui al D.lgs. n. 56/2017 i citati parametri di cui al D.M. 17/06/2016 potevano essere utilizzati mentre, ove
l’emendamento dovesse diventare legge non potrebbero essere più
utilizzati e gli Enti appaltanti potrebbero determinare gli importi a
base d’asta sei servizi di architettura e di ingegneria senza alcun
riferimento nella misura ritengono più opportuno determinando
anche di fatto il criterio di aggiudicazione in quanto potrebbero fare
in modo che il corrispettivo sia al di sopra o al di sotto di certe
soglie.
In pratica chi predipone il bando per l’affidamento di un
servizio di architettura e di ingegneria potrà decidere l’entità
dell’importo da porre a base d’asta senza alcuna regola.
L’emendamento, contiene, prima del comma 2-quinquies anche i seguenti commi di difficile interpretazione:
2-bis. All'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”
sono aggiunte le seguenti: “Ai fini della determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara, in caso di procedura aperta o
ristretta, ovvero da porre a base di affidamento diretto o di procedura
negoziata, i compensi professionali dovuti al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione sono equiparati ai costi contrattuali
della sicurezza agli effetti dell'articolo 23, comma 16; tali compensi
sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, e sono
determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai
sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei
relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla
determinazione di un importo superiore a quello derivante
dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata
in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
2-ter.
All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le
parole da: “Ai fini della determinazione dei corrispettivi” fino alla
fine del comma sono soppresse.
2-quater.
All'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il
comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. In sede di determinazione dei
corrispettivi per le attività di cui ai commi 3 e 4, i compensi
professionali al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono
equiparati ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non
sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivate dalle interferenze delle lavorazioni, agli
effetti dell'articolo 26, comma 5; tali compensi non sono soggetti a
ribasso e, salvo diverso accordo tra le parti, sono determinati in
applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per gli
iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, da ritenersi insuscettibili
di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione
che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a
quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti
prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012”.
Lasciamo come sempre a voi ogni commento.
Nessun commento:
Posta un commento