Sembra, quindi che entro quest’anno avremo una riforma della riforma delle norme sui lavori pubblici nella speranza che sia la volta buona per avere un sistema che coniughi trasparenza e semplificazione. E si parla già di predisosrre, dopo la chiusura della consultazione di un decreto-legge correttivo che rimetta in pista l'appalto integrato (con progettazione esecutiva affidata all'impresa appaltatrice) per risolvere il problema dell'incapacità cronica delle Pa di progettare e che riproponga il criterio dell'aggiudicazione del massimo ribasso per le opere di importo al di sotto della soglia comunitaria in modo da tornare ad una modalità semplificata di selezione delle imprese superando il pasticcio delle commissioni giudicatrici, necessarie solo quando si usa il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Successivamente, poi, all'approvazione da parte dei due rami del Parlamento del decreto-legge il Governo dovrebbe pensare al problema più complessivo del Codice e vedere se sarà possibile passare ad un unico Regolamento attuativo o procedere con la definizione dei provvedimenti attuativi previsti nel codice stesso. Nelle more riteniamo utile, dopo gli ultimi provvedimenti entrati in vigore nei mesi scorsi pubblicare una tabella aggiornata dei provvedimenti attuativi del Codice dei contratti.
Ad oggi, dopo ben 2 anni e 5 mesi dall’entrata in vigore del Codice ne sono stati predisposti complessivamente 30 su un totale di 66 con una percentuale di circa il 45%. In pratica quasi un provvedimento al mese con la precisazione che oltre ai provvedimenti previsti puntualmente all’interno dell’articolato del Codice dei contratti, l’ANAC, in riferimento all’articolo 212, comma 2 del Codice dei contratti ne ha predisposti altri 11 dei quali 9 già adottati e 2 in corso di adozione.
Che il sistema in queste condizioni non funzioni è del tutto normale ed è sotto gli occhi di tutti anche perché restano irrisolti, tra i tanti, i problemi relativi:
- alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui all’articolo 38 del Codice; ci chiediamo che fine ha fatto il DPCM, previsto al comma 2 del citato art. 38 che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice (entro il 18 luglio 2016) avrebbe dovuto definire i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. A distanza di oltre un anno tutto tace;
- ai nuovi livelli di progettazione di cui all’articolo 23 del Codice; per tali nuovi livelli (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) avrebbero dovuto essere definiti i contenuti della progettazione;
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