Il DPCM è stato predisposto in riferimento a quanto previsto all’articolo 22, comma 2 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 e consta dei seguenti 10 articoli:
- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Ambito di applicazione
- art. 4 - Commissione nazionale per il dibattito pubblico
- art. 5 - Indizione del dibattito pubblico
- art. 6 - Coordinatore del dibattito pubblico e relativi compiti
- art. 7 - Funzioni e compiti dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore
- art. 8 - Svolgimento del dibattito pubblico
- art. 9 - Conclusione del dibattito pubblico
- art. 10 - Disposizioni transitorie e finali.
- al parere della Conferenza Unificata del 14 dicembre 2017 (leggi articolo);
- al parere del Consiglio di Stato n. 359 del 12 febbraio 2018 (leggi articolo);
- al parere dell’VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei deputati del 20 febbraio 2018 (leggi articolo).
Di estrema importanza l’Allegato 1 al provvedimento stesso che contiene l’elenco delle opere che sono sottoposte, nei casi individuati dal decreto stesso, a dibattito pubblico; l’elenco contiene le seguenti 12 tipologie di opere con le relative soglie dimensionali:
- Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.
- Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.
- Aeroporti.
- Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l’esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
- Interventi per la difesa del mare e delle coste.
- Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.
- Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.
- Elettrodotti aerei.
- Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole.
- Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.
- Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.
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