La revisione delle linee guida si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e del successivo D.lgs. n. 56/2017 (codìsiddetto decreto correttivo), al fine di tener conto delle modifiche normative sopravvenute.
L’adozione delle Linee guida rientra nei compiti dell’Autorità previsti dall’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità, per l’Autorità, di intervenire con specifici atti regolatori in settori ritenuti di rilievo per il mercato nazionale, allo scopo di garantire il rispetto della legalità e della concorrenza.
Come richiesto dal Consiglio di Stato in sede di parere interlocutorio n. 2192 del 24 ottobre 2017, è stata effettuata, preliminarmente, una consultazione pubblica e predisposta la relazione AIR così da informare il mercato sull’andamento del dibattito pubblico e rendere manifeste le ragioni sottese alle scelte effettuate.
Le nuove linee sono suddivise nei seguenti paragrafi:
- Premessa
- Inquadramento normativo
- Suddivisione in lotti
- Ribassi eccessivi
- Cambio appalto e imponibile di manodopera
- Entrata in vigore
Relativamente ai ribassi eccessivi, nelle nuove linee guida è precisato che il fenomeno può essere causato da diversi fattori:
- partecipazione alla gara di agenzie d’affari ex articolo 115 Tulps, che individuano successivamente gli istituti a cui affidare i servizi, proponendo delle tariffe che non coprono nemmeno i costi di gestione;
- partecipazione alla gara di soggetti che non sono provvisti della licenza di cui all’articolo 134 Tulps e che, pertanto, non sopportano gli oneri sostenuti dagli istituti di vigilanza autorizzati;
- eccessiva competizione sul prezzo, determinata dall’affidamento secondo il criterio del prezzo più basso, che potrebbe essere eliminata scegliendo come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (nel seguito OEPV).
- Per ultimo, in riferimento ai criteri di aggiudicazione, l’ANAC osserva che la scelta tra il criterio del minor prezzo e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è ancorata alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.
Relativamente, poi, al criterio dell’OEPV l’ANAC rinvia alle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, ricordando che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10-bis del Codice dei contratti pubblici, come novellato dal decreto legislativo n. 56/2017 (decreto correttivo), il peso complessivo della componente economica dell’offerta non può superare il 30%.
In allegato il testo delle linee guida n. 10 pubblicate sulla Gazzetta ufficiale
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