Alle modifiche, variazioni e varianti contrattuali è dedicato l’articolo 8 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49
che ripropone parzialmente, in una nuova veste, gli articolo 161, 162 e
163 del previgente Regolamento n. 207/2010. Preliminarmente occorre,
poi, fare riferimento all’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che riporta le norme sulle modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto durante il periodo di efficacia.
Entriamo nel dettaglio.
L’articolo 8 del DM n. 49/2018 regola in 8 commi le modifiche, le variazioni e le varianti contrattuali.
Con il comma 1
è precisato che il direttore dei lavori deve fornire al RUP l'ausilio
necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle
condizioni fissate dall'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi
indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il
direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini
dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla
stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della
redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per
cui si rende necessaria la variazione.
Il primo periodo del comma 2,
richiama, poi, il comma 3 dell’articolo 161 del previgente Regolamento
n. 207/2010 mentre con il secondo periodo è precisato che il direttore
dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o
lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto senza aver ottenuto
regolare autorizzazione, salvo le ipotesi in cui gli interventi siano
volti ad evitare danni gravi a persone o cose.
Con il comma 3
che richiama quanto precisato ai commi 1 e 2 dell’articolo 161 del
previgente Regolamento n. 207/2010, è precisato che in caso di modifiche
al progetto non disposte dal direttore dei lavori, lo stesso deve
fornire all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con
spese a carico dell'esecutore stesso.
Al comma 4 è
ribadita, così come previsto all’articolo 106, comma 12 del Codice dei
contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 l’impossibilità per l’esecutore di
far valere il diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui,
in corso di esecuzione, si renda necessaria un aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto. Sempre nello stesso comma 4, , non viene riproposta la norma,
prima riportata all’art. 161, comma 13 del previgente Regolamento n.
207/2010 relativa all’ipotesi in cui la variante in corso di esecuzione
ecceda il limite del quinto sopraindicato, con la possibilità, e non
l’obbligo, per l’esecutore di accettare la prosecuzione dei lavori, con
la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo.
Il comma 5
fa riferimento ai prezzi con cui devono essere valutate le variazioni
ed, in pratica, ripropone, parzialmente, l’articolo 163 del previgente
Regolamento n. 207/2010.
Il comma 6 fa
riferimento ad eventuali maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico e precisa che i prezzi prima di essere ammessi nella
contabilità dei lavori devono essere approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del RUP. Conformemente alle previsioni contenute
al comma 5 dell’articolo 163 del previgente Regolamento n. 207/2010, se
l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la
stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o
la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilità.
Al comma 7, viene
reintrodotta la possibilità delle cosiddette varianti non varianti con
cui il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non
comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale,
comunicandolo preventivamente al Rup.
Al comma 8,
viene reintrodotta, riproducendo in parte quanto contenuto
dell’articolo 162, commi 4, 5 e 6 del previgente Regolamento n.
207/2010, la disciplina delle varianti migliorative su proposta
dell’esecutore, che devono essere trasmesse dal direttore dei lavori al
Rup unitamente al proprio parere, ai fini autorizzatori; varianti che,
in ogni caso, non possono alterare in maniera sostanziale il progetto e
le categorie di lavori.
In allegato il testo a fronte che riporta i
contenuti del DM n. 49/2018 rapportati a quelli del vecchio D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207.
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