L'art. 1, comma 526, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di
Bilancio per il 2018), aggiungendo il comma 5-bis all'art. 113
(Incentivi per funzioni tecniche) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d.
Codice dei contratti) ha apportato una innovazione in tema
di incentivi delle funzioni tecniche della pubblica
amministrazione, prevedendo che tali incentivi fanno capo al
medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e
forniture.
Tale innovazione è stata attenzionata dalla Sezione regionale di
controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e
dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la
deliberazione n. 40/2018/QMIG con cui hanno
sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione
dell’opportunità di deferire alle Sezioni riunite in sede di
controllo o alla Sezione delle Autonomie la questione, volta ad
accertare la natura giuridica della spesa per incentivi per
funzioni tecniche e l’eventuale esclusione dalla spesa del
personale e del trattamento accessorio alla luce della novella
normativa di cui all’art. 1, comma 526, della L n. 205/2017 al fine
di garantire l’eventuale superamento di contrasti da parte delle
Sezioni regionali di controllo ed un’interpretazione uniforme della
disposizione recentemente introdotta dalla legge di stabilità
2018.
“Gli incentivi disciplinati dall’art.
113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo
modificato dall’art. 1, comma 526, della
legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie
individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali
gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non
sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico
accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma
2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.
È questo il principio di diritto enunciato
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con il
parere n. 6 del 26 aprile 2018
sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di
controllo per la Puglia con la deliberazione n.
9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la
Lombardia con la deliberazione n.
40/2018/QMIG.
La Corte dei Conti nel parere n. 6/2018 precisa
che occorre prendere atto che l’allocazione in bilancio degli
incentivi tecnici stabilita dal legislatore ha l’effetto di
conformare in modo sostanziale la natura giuridica di tale posta,
in quanto finalizzata a considerare globalmente la spesa
complessiva per lavori, servizi o forniture, ricomprendendo nel
costo finale dell’opera anche le risorse finanziarie relative agli
incentivi tecnici. Questi ultimi risultano previsti da una
disposizione di legge speciale (l’art. 113 del d.lgs. n. 50 del
2016), valevole per i dipendenti di tutte le amministrazioni
pubbliche, a differenza degli emolumenti accessori aventi fonte nei
contratti collettivi nazionali di comparto.
In altre parole - è precisato nel parere - con un
intervento volto a tipizzare espressamente l’allocazione in
bilancio degli incentivi per le funzioni tecniche, si deve ritenere
che il legislatore (che, in tal modo, ha reso “ordinamentale” il
disposto di cui all’art. 113 citato) abbia voluto dare maggiore
risalto alla finalizzazione economica degli interventi cui accedono
tali risorse, nonostante i possibili dubbi che ne potrebbero
conseguire sul piano della gestione contabile. Pur permanendo
l’esigenza di chiarire le specifiche modalità operative di
contabilizzazione, la novella impone che l'impegno di spesa, ove si
tratti di opere, vada assunto nel titolo II della spesa, mentre,
nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I,
ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di
riferimento.
Pertanto, il legislatore - è aggiunto nel parere -, con norma
innovativa contenuta nella legge di bilancio per il 2018, ha
stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e
predeterminate del bilancio (indicate proprio dal comma
5-bis dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016) diverse
dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi
accessori al personale. Gli incentivi per le funzioni tecniche,
quindi, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al
complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli
enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del
2017.
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