In riferimento ai contratti “aventi ad oggetto l’acquisto o la
locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su
tali beni” vanno rispettati i principi “di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza
energetica” previsti dall’art. 4 del Codice dei contratti (D.Lgs.
n. 50/2016) per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte,
dall’ambito di applicazione oggettiva del codice; conseguentemente, la
vigilanza e il controllo sui detti contratti pubblici sono attribuiti
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 213 dello
stesso Codice.
A questa conclusione arriva il Consiglio di Stato con il parere 10 maggio 2018, n. 1241.
Tutto nasce con l’acquisto, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del complesso immobiliare di via Carucci, 71 a Roma - importo massimo di € 73.220.500,00 (oltre iva) ed a seguito di un esposto indirizzato alla Procura della Corte dei Conti ed inviato per conoscenza all’Autorità, il Codacons
ha rappresentato alcune presunte anomalie nella procedura di acquisto,
da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del citato complesso
immobiliare sito a Roma.
A seguito di tale esposto, l’Ufficio
vigilanza servizi e forniture dell’Autorità ha avviato un’attività di
riscontro dei fatti ed ha chiesto all’Agenzia delle Dogane informazioni
sull’operazione di compravendita e, successivamente, con nota del 10
novembre 2017, ha chiesto al Consiglio dell’Autorità, ai sensi dell’art.
19, comma 2, del Regolamento di vigilanza, l’autorizzazione all’invio
all’Agenzia delle Dogane di una “comunicazione di risultanze
istruttorie” (CRI), in quanto, avendo l’Agenzia provveduto ad una
trattativa diretta per l’acquisto dell’immobile, avrebbe dovuto essere
contestata la violazione dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, pubblicità ed economicità, esplicitamente
previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti).
Il
Consiglio dell’ANAC nella seduta del 17 gennaio 2018, preso atto del
parere dell’Ufficio precontenzioso e pareri, ha ritenuto indispensabile rivolgersi al Consiglio di Stato
per l’interpretazione dell’art. 4 del codice dei contratti, nonché per
l’individuazione dell’ambito di competenza dell’Autorità, ai sensi
dell’art. 213, comma 1, dello stesso codice dei contratti.
I Giudici di Palazzo Spada, nel proprio parere, si esprimono in maniera estremamente chiara precisando che i contratti “aventi
ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative
modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni
immobili o riguardanti diritti su tali beni" devono rispettare i “principi
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed
efficienza energetica“ e, quindi, con la conclusione che “la
vigilanza e il controllo sui detti contratti pubblici sono attribuiti
all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 213 del codice”.
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