Fu, sin da subito, comprensibile come il nuovo codice dei contratti non sarebbe stata la panacea di tutti i mali che affliggevano i lavori pubblici non ultimo la corruzione ma nessuno poteva aspettarsi che oggi a distanza di due anni, pur con leggi di modifica che ne hanno cambiato in gran parte i connotati avremmo avuto un Codice che si dimena tra provvedimenti non approvati, pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, linee guida ed altri provvedimenti dell’ANAC.
Ma, andiamo con ordine.
Il testo del decreto legislativo n, 50/2016, probabilmente, fu predisposto velocemente e senza i controlli necessari tanto che nel mese di luglio del 2016 fu pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016, un avviso di rettifica di ben 8 pagine in cui erano inserite circa 170 correzioni (su un testo composto da 220 articoli) che modificano circa 100 articoli pari al 44% dell'articolato (leggi articolo).
Successivamente, alcune modifiche furono inserite:
- dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"
- dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante "Proroga e definizione di termini" convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Successivamente, ulteriori modifiche furono inserite:
- dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
- dalla legge 27 dicembre 2017. n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. “Legge di bilancio 2018”).
In aggiunta al testo base c’è, anche da segnalare che, in atto, agli articoli del Codice dobbiamo aggiungere i 114 articoli del Regolamento n. 207/2010 ancora in vigore (vedi parte residuale Regolamento n.207/2010) e precisamente:
- gli articoli dal 14 al 43 che saranno abrogati successivamente all’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti previsto all’articolo 23, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e che definirà i contenuti della progettazione dei tre nuovi livelli progettuali;
- gli articoli dal 60 al 96 che saranno abrogati successivamente all’emanazione delle linee guida dell’ANAC previste all’articolo 83, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e che disciplineranno il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento ed altro;
- gli articoli dal 178 al 210 che saranno abrogati successivamente all’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto all’articolo 111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e che definirà le linee guida che individuano le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo tecnico, contabile ed amministrativo dei lavori
- gli articoli dal 215 al 238 che saranno abrogato successivamente all’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto all’articolo 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e che disciplinerà le modalità tecniche e di svolgimento del collaudo.
Ma vediamo di tirar fuori altri numeri del pasticcio.
Dopo 32 pareri del Consiglio di Stato che iniziano con il parere n. 855 dell’1 aprile 2016 e terminano, in atto, con il parere n. 966 del 13 aprile 2018 (vedere per credere), 25 provvedimenti a carico dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’ANAC già approvati ci ritroviamo, a distanza di due anni dall’entrata in vigore del Codice dei contratti, con 39 provvedimenti ancora da approvare da parte dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da parte dell’ANAC (vedi tabella allegata).
Restano irrisolti, tra gli altri, e non crediamo possano essere risolti sino all’insediamento del nuovo Parlamento, tra i tanti, i problemi relativi:
- alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui all’articolo 38 del Codice; ci chiediamo che fine ha fatto il DPCM, previsto al comma 2 del citato art. 38 che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice (entro il 18 luglio 2016) avrebbe dovuto definire i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. A distanza di oltre un anno tutto tace;
- ai nuovi livelli di progettazione di cui all’articolo 23 del Codice; per tali nuovi livelli (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) avrebbero dovuto essere definiti i contenuti della progettazione;
- alle linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture effettua l’attività di propria competenza, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità; tali linee guida predisposte dall’ANAC e previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici avrebbero dovuto essere adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice (entro il 18 luglio 2016) e con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. L’ANAC ha predisposto le linee guida ma non si hanno notizie né del parere delle Commissioni parlamentari né, ovviamente, del decreto del Ministero;
Nessun commento:
Posta un commento